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Sen. Simone Pillon

La mia replica al Ministro della Giustizia sull’opuscolo “Dialogo con i papà autori di comportamenti violenti in famiglia”

Ho ricevuto la risposta del Ministro della Giustizia a una interrogazione da me presentata. Il regolamento del Senato non prevede replica e, pertanto, affido la mia risposta alla rete.

In calce trovate anche il testo dell’interrogazione e la risposta del Ministro.

 

“Mi dichiaro non soddisfatto della risposta del Ministro della Giustizia.

Invero oggetto della mia interrogazione non era l’esistenza nel nostro ordinamento di norme in grado di garantire l’uguaglianza formale e sostanziale di fronte alla legge, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione, ma, semmai, l’accertamento che tale principio fondamentale trovasse un effettivo riscontro processuale e fosse, pertanto, garantito anche nell’azione giudiziaria.

Con riferimento all’opuscolo oggetto dell’interrogazione, devo invece rilevare come il Tribunale per i Minorenni abbia mostrato, attraverso l’appoggio a questa iniziativa, una evidente connotazione ideologica, contribuendo a sollevare ulteriori sospetti in ordine alla effettiva sussistenza di quella terzietà e imparzialità che dovrebbero contraddistinguere l’attività giurisdizionale.

La risposta del Ministro manifesta la volontà di non intervenire per ribadire la serietà della istituzione che rappresenta, nonché la credibilità dell’intero settore giustizia.

Mi auguro che per l’avvenire siano considerate censurabili pubblicazioni, esternazioni e iniziative che tradiscano così evidenti pregiudizi, siano essi fondati sul sesso o su altri criteri, nei confronti di determinate categorie, soprattutto su tematiche tanto delicate per il coinvolgimento di soggetti deboli come i bambini e tanto importanti, perché riguardanti la famiglia, per il presente e il futuro della nostra società.

Simone Pillon”

 

 

Atto n. 4-03350

Pubblicato il 6 maggio 2020, nella seduta n. 214
Risposta pubblicata

PILLON – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

l’11 dicembre 2018 è stato presentato pubblicamente un nuovo opuscolo ideato nell’ambito del progetto “La cultura è in rete”, promosso dall’Assessorato per le pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e dal Tribunale per i minorenni di Bologna dal titolo il “Dialogo con i papà autori di comportamenti violenti in famiglia, per conoscere l’intervento della giustizia minorile” nella cui presentazione in rete si legge che si tratta una pubblicazione realizzata dall’Assessorato e dal Tribunale per i minorenni di Bologna, condivisa con l’ordine degli assistenti sociali dell’Emilia-Romagna, il cui obiettivo è far conoscere le possibilità di intervento della giustizia per tutelare i figli dal clima di paura e tensione fra genitori, specie in presenza di un padre violento; l’opuscolo è ad oggi leggibile ed estraibile dal sito del Tribunale per i minorenni della Regione Emilia-Romagna, oltre che in altri siti istituzionali;

non risulta un analogo opuscolo realizzato a tutela dalle “madri violente”, né tanto meno un opuscolo neutro a tutela dai “genitori violenti”; la violenza familiare è una realtà che merita particolare attenzione, ma che non può certamente essere ricondotta ad un solo genere o identità sessuale (l’uomo), basti citare soltanto gli ultimi casi di cronaca nei quali si osserva come la violenza anche fisica sia compiuta anche dalla donna;

l’articolo 3 della Costituzione sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso”;

il potere giudiziario ha la funzione di dare piena attuazione ai principi fondamentali, senza che sussistano pregiudizi che possano realizzare le condizioni per giudicare in modo diseguale le parti processuali, e nella specie esclusivamente i “papà autori di comportamenti violenti in famiglia” ritenuti evidentemente gli unici responsabili di violenza intrafamiliare,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno valutare di intervenire, nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione, affinché sia chiarito che ogni procedura giudiziaria è connotata dalla neutralità rispetto al sesso ed è scevra dal pregiudizio che, in un conflitto familiare, il “papà” e dunque un uomo, sia l’esclusivo artefice di violenza in famiglia.

 

 

Risposta all’interrogazione n. 4-03350
Fascicolo n.69

Risposta. – L’interrogante pone una questione di ragionevolezza ed uguaglianza costituzionale nella valutazione della provenienza della fonte di violenza domestica nei confronti di minori in relazione alla presentazione di un opuscolo ideato nell’ambito del progetto “La cultura è in rete” promosso dall’Assessorato per le pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e dal Tribunale per i minorenni di Bologna, dal titolo il “Dialogo con i papà autori di comportamenti violenti in famiglia, per conoscere l’intervento della giustizia minorile”. Nella presentazione dell’opera in rete si legge che si tratta una pubblicazione realizzata dall’Assessorato e dal Tribunale per i minorenni di Bologna, condivisa con l’ordine degli assistenti sociali dell’Emilia-Romagna, il cui obiettivo è far conoscere le possibilità di intervento della giustizia per tutelare i figli dal clima di paura e tensione fra genitori, specie in presenza di un padre violento. Il presupposto, desumibile dall’opuscolo, che ogni forma di violenza possa derivare esclusivamente dal lato paterno stride, a dire dell’interrogante, con l’impianto normativo vigente ed esclude o sottovaluta l’esistenza di madri violente o meglio di genitori violenti.

La violenza familiare è realtà alla quale questo Dicastero dedica particolare sensibilità ed attenzione. Rispetto a quanto richiesto dall’interrogante, appare utile rilevare, con riferimento alle misure normative vigenti a tutela delle persone vittime di violenza, che esse prescindono dal genere e sono finalizzate esclusivamente alla tutela della persona offesa, sia essa uomo o donna.

Sul piano processuale, il legislatore è intervenuto anche sull’articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (come risultante per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, e sostituito dall’art. 9, comma 1, legge n. 172 del 2012 e dal decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013), prevedendo che la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge. Il beneficio dell’esenzione dei costi del processo è stato dunque attivato proprio in favore di quelle persone che risultino essere state vittime di maltrattamenti, comportamenti vessatori o comunque di violenza.

Con riguardo ai procedimenti di separazione e divorzio e ai procedimenti in genere aventi ad oggetto le convivenze di fatto, la persona vittima di violenza può appellarsi all’istituto dell’ordine di protezione, di cui agli articoli 342-bis del codice civile e 736-bis del codice di procedura civile oppure agli strumenti rimediali di cui agli artt. 330 e 333 del codice civile (decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale), laddove siano coinvolti anche i bambini.

A chiusura di questa sommaria disamina giova ricordare che le misure introdotte dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso) e l’istituzione della squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori costituiscono segni tangibili del concreto impegno che il Ministro sta portando avanti in tema di tutela delle vittime vulnerabili.

Il Ministro della Giustizia
BONAFEDE

(25 giugno 2020)