Obiezione di coscienza

Nel nostro ordinamento se ne parla, ad esempio, all’art. 9 della legge 194/1978, sull’interruzione volontaria di gravidanza, nonché all’art. 16 della legge 40/2004 sulla fecondazione assistita. È prevista l’obiezione di coscienza financo per chi voglia astenersi da pratiche di sperimentazione sugli animali, (legge 413/1993), sono previste norme di carattere deontologico a tutela dell’obiezione.
Da ormai molti anni assistiamo alla pressione politica e mediatica di correnti ideologiche che vorrebbero comprimere la libertà di coscienza degli esercenti la professione sanitaria. Sotto il profilo penale le contestazioni che vengono mosse a chi voglia esercitare il diritto all’obiezione di coscienza si fondano sull’art. 340 del Codice penale, che disciplina l’interruzione del pubblico servizio, nonché sull’art. 328 del Codice penale, che punisce il rifiuto o l’omissione di atti d’ufficio.
Inoltre, nuove sfide ci attendono in relazione alla sempre maggior diffusione del ricorso all’aborto farmacologico, nonché alle diverse proposte di legge in discussione in materia di eutanasia e fine vita.
Abbiamo il dovere di tutelare chiunque faccia la scelta coraggiosa di seguire la voce della propria coscienza e di difendere la vita umana dal concepimento alla sua fine.